Ai fini della presente Convenzione:

  • a)l'organo, il gestore o il socio di una societa', di una associazione o di qualsiasi altro ente giuridico dotato o meno di personalita' giuridica, non e' considerato intermediario di quest'ultimo, nella misura in cui, nell'esercizio delle sue funzioni, egli agisce in virtu' di poteri conferitigli dalla legge o dagli atti costitutivi di tale entita';
  • b)il "trustee" non e' considerato un intermediario che agisce per conto del "trust", dell'organo costitutivo o del beneficiario.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;767~art4 · fonte del testo