[1]giudiziaria

[2]I tribunali di ambedue le Parti Contraenti e, in URSS, anche gli organi del notariato di Stato, si forniscono reciproca assistenza giudiziaria in materia civile (ivi compresa quella di famiglia).

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;766~art2 · fonte del testo