[1]Articolo XII.

[2]Se la parte soccombente aveva ottenuto l'assistenza giudiziaria gratuita di cui all'articolo 3 della Convenzione sull'assistenza giudiziaria firmata a Roma il 2 aprile 1974, la sentenza viene eseguita senza spese su domanda dell'altra parte, nel territorio dello Stato richiesto della esecuzione.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;764~artxii · fonte del testo