[1]Articolo VI.

[2]Il riconoscimento sara' negato:

  • 1)se la decisione e' contraria alla Costituzione o ai principi dell'ordine pubblico dello Stato richiesto;
  • 2)se sono state violate norme del diritto dello Stato richiesto concernenti la rappresentanza legale di persone incapaci o non pienamente capaci;
  • 3)se, in caso di decisione contumaciale, alla parte contumace non sia stato notificato tempestivamente il procedimento per difendersi;
  • 4)se la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, e' gia' stata oggetto, tra le medesime parti, di una decisione nel merito avente efficacia di cosa giudicata, pronunciata nello Stato richiesto, o in uno Stato terzo, e riconosciuta nello Stato richiesto;
  • 5)se, fra le medesime parti, la stessa domanda, fondata sulla stessa causa, e' pendente davanti a un tribunale dello Stato richiesto, il quale sia stato adito prima del tribunale dello Stato nel quale la decisione e' stata pronunciata.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;764~artvi · fonte del testo