[1]Articolo V.

[2]I tribunali dello Stato richiesto, nell'esaminare le circostanze sulle quali si basa la competenza del tribunale dell'altro Stato, sono vincolati agli accertamenti di fatto contenuti nella decisione a meno che quest'ultima sia stata resa in contumacia.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;764~artv · fonte del testo