[1]Articolo II.

[2]In materia di stato e capacita' delle persone sono competenti i tribunali dello Stato del quale, alla data della presentazione della domanda, la persona, del cui stato o capacita' di tratta, ha la cittadinanza.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;764~artii · fonte del testo