[1]'

[2]La Parte in conflitto che violasse le disposizioni delle Convenzioni o del presente Protocollo sara' tenuta, se del caso, al pagamento di una indennita'. Essa sara' responsabile di ogni atto commesso dalle persone che fanno parte delle proprie forze armate.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art91 · fonte del testo