1. Le Alte Parti contraenti si impegnano a diffondere il piu' largamente possibile, in tempo di pace come in periodo di conflitto armato, le Convenzioni e il presente Protocollo nei rispettivi paesi, in particolare a includerne lo studio nei programmi d'istruzione militare e a incoraggiarne lo studio da parte della popolazione civile, in modo tale che detti strumenti siano conosciuti dalle forze armate e dalla popolazione civile. 2. Le autorita' militari o civili che, in periodo di conflitto armato, assumessero responsabilita' nell'applicazione delle Convenzioni e del presente Protocollo, dovranno avere una piena conoscenza di tali strumenti.

Testo vigente dal 27 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;762~art83 · fonte del testo