cooperazione scientifica e tecnologica sara' sviluppata, compatibilmente con le risorse di bilancio e nei limiti della legislazione e della normativa vigenti di ognuna delle due Parti, attraverso: a. scambi di esperti, scienziati e ricercatori; b. scambi di informazioni scientifiche e tecniche; c. progetti di ricerca scientifica e tecnica e altre attivita' congiunte; d. creazione di centri di ricerca congiunti, laboratori e gruppi di ricerca; e. organizzazione di seminari, workshop, conferenze e mostre in settori di comune interesse; f. borse di studio riservate a docenti e personale di ricerca; g. corsi di formazione; e h. ogni altra forma di cooperazione su cui le Parti Contraenti potranno concordare.

Testo vigente dal 10 marzo 2006

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2006-02-13;76~accordo-art17 · fonte del testo