scambio di personale connesso con la realizzazione della cooperazione prevista dal presente Accordo sara' trattato conformemente ai principi seguenti: a. - la Parte inviante paghera', per il proprio personale, le spese di viaggio fino al punto d'ingresso nel Paese ospitante all'andata e a partire dallo stesso punto al ritorno nonche' tutte le spese relative alle retribuzioni, all'assicurazione sociale e ad ogni altro compenso previsto dai propri regolamenti: b. - la Parte ospitante sosterra' le spese di trasporto del personale in visita a partire dal suo punto d'arrivo nel Paese ospitante e le spese di alloggio e quelle relative ai programmi organizzati dalla Parte ospitante: c. - la Parte ospitante assicurera' al personale in visita durante il periodo di servizio ufficiale le cure mediche d'emergenza e ogni Parte si assume la responsabilita' e gli oneri dell'evacuazione dei propri malati, feriti o deceduti; d. - gli oneri finanziari e la gestione dei frequentatori e borsisti di ciascuna Parte saranno oggetto di disposizioni da definire tra le Parti; e. - i beni e servizi forniti dalla Parte ospitante, compresa l'utilizzazione dello spazio aereo, marittimo e terrestre, delle basi e delle infrastrutture, saranno oggetto di pagamento di canoni a carico delle Forze Armate della Parte inviante. Le modalita' di pagamento saranno oggetto di accordi particolari.

Testo vigente dal 13 giugno 2005

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2005-05-17;98~accordo-art6 · fonte del testo