• 1)Eventuali questioni inerenti all'interpretazione del presente Accordo saranno prese in considerazione per via diplomatica.
  • 2)Il presente Accordo potra' essere denunciato per via diplomatica in qualsiasi momento e cessera' di essere in vigore sei mesi dopo la denuncia.
  • 3)Il presente Accordo entrera' in vigore il primo giorno del terzo mese dalla notifica reciproca della conclusione delle procedure costituzionalmente previste dai rispettivi ordinamenti interni degli Stati Contraenti. Fatto a Vienna, il 27 gennaio 1993 in due esemplari originali, in lingua italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede.

[2]Per la Per la Repubblica Italiana: Repubblica d'Austria:

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 marzo 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-03-08;76~accordo-quadro-art7 · fonte del testo