Il presente accordo sara' ratificato ed entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica: esso si applichera' ai redditi della navigazione marittima ed aerea realizzati a partire dalla data della firma della presente Convenzione.

Testo vigente dal 29 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-22;751~art3 · fonte del testo