Quanto previsto nel presente Trattato non incide in alcun modo sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti. Il presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo.

Testo vigente dal 18 marzo 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-03-08;75~trattato-art21 · fonte del testo