presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo. Le sue disposizioni non compromettono in alcun modo i diritti ne' incidono sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191~trattato-art27 · fonte del testo