Articolo XXV Assistenza tecnica 1. I fornitori di servizi di Membri che necessitano di un'assistenza di questo tipo hanno accesso ai servizi dei punti di contatto di cui al paragrafo 2 dell'articolo IV. 2. L'assistenza tecnica a favore dei paesi in via di sviluppo e' fornita a livello multilaterale dal Segretariato e deliberata dal Consiglio per gli scambi di servizi.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1b-accordo-artxxv · fonte del testo