Articolo XXIV Consiglio per gli scambi di servizi 1. Il Consiglio per gli scambi di servizi espleta le funzioni che gli sono attribuite per facilitare il funzionamento del presente Accordo e perseguirne gli obiettivi. Il Consiglio puo' istituire eventuali organi sussidiari che ritenga opportuni per l'efficace svolgimento delle sue funzioni. 2. Il Consiglio e, salvo decisione contraria dello stesso, i suoi organi sussidiari sono aperti alla partecipazione di rappresentanti di tutti i Membri. 3. Il presidente del Consiglio e' eletto dai Membri.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1b-accordo-artxxiv · fonte del testo