Articolo XX Elenchi di impegni specifici 1. Ciascun Membro indica in un elenco gli impegni specifici assunti ai sensi della Parte III del presente Accordo. Per quanto concerne i settori nei quali vengono assunti gli impegni, ciascun Elenco deve specificare:

  • a)termini, limitazioni e condizioni dell'accesso al mercato;
  • b)condizioni e requisiti per il trattamento nazionale;
  • c)obblighi relativi ad impegni aggiuntivi;
  • d)se del caso, tempi di attuazione degli impegni, e
  • e)data di entrata in vigore di tali impegni. 2. Eventuali misure incompatibili con gli articoli XVI e XVII sono inserite nella colonna relativa all'articolo XVI. In tal caso, la voce sara' considerata una condizione o un requisito anche per l'articolo XVII. 3. Elenchi di impegni specifici sono allegati al presente Accordo e formano parte integrante dello stesso.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1b-accordo-artxx · fonte del testo