Articolo XVIII Impegni aggiuntivi I Membri possono negoziare impegni concernenti misure che incidono sugli scambi dei servizi non contemplate dagli elenchi norma degli articoli XVI o XVII, ivi comprese quelle relative a requisiti, norme o concessioni di licenze. Tali impegni sono inseriti nell'Elenco del Membro interessato.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1b-accordo-artxviii · fonte del testo