Articolo XI Pagamenti e trasferimenti 1. Tranne che nelle circostanze previste all'articolo XII, i Membri si astengono dall'imporre restrizioni ai trasferimenti e ai pagamenti internazionali per transazioni correnti relative agli impegni specifici assunti. 2. Nulla di quanto contenuto nel presente Accordo influisce sui diritti e sugli obblighi dei membri del Fondo monetario internazionale ai sensi degli accordi statutari del Fondo, ivi compreso il ricorso a provvedimenti valutari in conformita' degli accordi statutari, purche' i Membri si astengano dall'imporre restrizioni e transazioni in capitale contrariamente ai rispettivi impegni specifici concernenti tali transazioni, salvo per quanto disposto dall'articolo XII o su richiesta del Fondo.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1b-accordo-artxi · fonte del testo