del sistema multilaterale 1. Nel cercare di ottenere riparazione di una violazione di obblighi o di un altro annullamento o pregiudizio dei benefici previsti dagli Accordi contemplati o di un impedimento al conseguimento di un obiettivo degli Accordi contemplati, i Membri utilizzano e rispettano le norme e procedure della presente Intesa. 2. In tali casi, i Membri:

  • a)non concludono che si e' verificata una violazione, che sono stati annullati o pregiudicati benefici o che e' stato impedito il conseguimento di un obiettivo degli Accordi contemplati se non facendo ricorso alla procedura di risoluzione delle controversie conformemente alle norme e procedure della presente Intesa, e rendono ogni eventuale conclusione di questo tipo compatibile con le constatazioni contenute nella relazione del panel o dell'Organo d'appello adottata dal DSB o con un lodo arbitrale reso ai sensi della presente Intesa;
  • b)seguono procedure di cui all'articolo 21 per stabilire il periodo ragionevole entro il quale il Membro interessato puo' applicare le raccomandazioni e le decisioni; e
  • c)seguono le procedure di cui all'articolo 22 per stabilire il livello della sospensione delle concessioni o di altri obblighi e per ottenere l'autorizzazione del DSB conformemente alle suddette procedure prima di sospendere concessioni o altri obblighi derivanti dagli Accordi contemplati in risposta alla mancata applicazione delle raccomandazioni e delle decisioni entro il suddetto periodo ragionevole da parte del Membro interessato.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~allegato-2-art23 · fonte del testo