Articolo II Trattamento della nazione piu' favorita 1. Per quanto concerne le misure contemplate dal presente Accordo, ciascun Membro e' tenuto ad accordare ai servizi e ai prestatori di servizi di un qualsiasi altro Membro in via immediata e incondizionata, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghi servizi e prestatori di servizi di qualsiasi altro paese. 2. I Membri possono tenere in essere misure incompatibili con il paragrafo 1, purche' tali misure siano elencate nell'allegato sulle esenzioni a norma dell'articolo II, e ne soddisfino le condizioni. 3. Le disposizioni del presente Accordo non devono interpretarsi nel senso di impedire ai Membri di conferire o accordare benefici a paesi limitrofi al fine di facilitare gli scambi, limitatamente a zone contigue di frontiera, di servizi che siano prodotti e consumati localmente.

Testo vigente dal 10 gennaio 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~all-1b-accordo-artii · fonte del testo