Ciascuna Parte contraente concede all'impresa designata dell'altra Parte contraente il diritto di trasferire liberamente gli incassi eccedenti le spese realizzate da tale impresa nel territorio dell'altra Parte contraente. Tali trasferimenti dovranno effettuarsi sulla base del tasso ufficiale di cambio per i pagamenti correnti o, qualora questo non sia stato fissato, al tasso di cambio per i pagamenti correnti prevalente sui mercati esteri il giorno della presentazione della richiesta di trasferimento da parte dell'impresa designata dall'altra Parte contraente.

Testo vigente dal 14 ottobre 1982

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-07;746~art11 · fonte del testo