1. Ciascuna Parte contraente concede alla compagnia aerea designata dell'altra Parte contraente il diritto al libero trasferimento, in valuta convertibile, delle eccedenze dei propri introiti, rispetto alle spese, guadagnati sul proprio territorio da detta compagnia aerea relativamente alle vendite e/o al trasporto di passeggeri, carico e posta. 2. Tale trasferimento verra' effettuato sulla base del tasso ufficiale di cambio per i pagamenti correnti in vigore il giorno del trasferimento e, salvo i normali oneri bancari e relative procedure, non sara' soggetto ad alcun onere, limitazione, imposizione o ritardo. 3. Ogni qualvolta il sistema dei pagamenti tra le Parti contraenti sia regolato da un accordo speciale, tale accordo dovra' applicarsi.

Testo vigente dal 22 gennaio 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1984-11-19;951~art11 · fonte del testo