Nonostante le disposizioni degli articoli da 4 a 6, la legge applicata al divorzio regola, nello Stato contraente nel quale il divorzio e' concesso oppure riconosciuto, le obbligazioni alimentari tra coniugi divorziati e la revisione delle decisioni relative a queste obbligazioni. Il paragrafo precedente verra' anche applicato in caso di separazione legale e in caso di matrimonio dichiarato nullo oppure annullato.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745~art8 · fonte del testo