Uno Stato contraente che desideri fare uso di una o piu' delle facolta' previste negli articoli 4, 6 secondo paragrafo, 30 secondo e terzo paragrafo e 31, la notifichera' al Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi, al momento del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in un secondo momento. La designazione prevista al secondo paragrafo dell'articolo 6, e l'indicazione prevista al terzo paragrafo dell'articolo 30 saranno indicate nella notifica. Ogni Stato contraente notifichera' in seguito, allo stesso modo, qualsiasi modificazione delle dichiarazioni, delle designazioni e delle indicazioni di cui sopra.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745~art38 · fonte del testo