La legge applicabile all'obbligazione alimentare stabilisce in particolare:

  • 1)se, in quale misura ed a chi il creditore puo' richiedere gli alimenti;
  • 2)chi ha diritto ad intentare una azione per ottenere gli alimenti e i termini per la instaurazione di tale azione;
  • 3)i limiti dell'obbligazione del debitore, quando l'Ente pubblico che ha fornito gli alimenti al creditore richiede il rimborso della sua prestazione.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;745~art10 · fonte del testo