In tutti i casi di urgenza, le autorita' di ogni Stato contraente sul territorio del quale si trovano o il minore o dei beni a questo appartenenti, adottano le necessarie misure di protezione. Le misure adottate in applicazione del precedente capoverso cesseranno, salvi i loro effetti definitivi, non appena le autorita' competenti ai sensi della presente Convenzione avranno adottato le misure imposte dalla situazione.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742~art9 · fonte del testo