Per quanto e' possibile, al fine di assicurare la continuita' del regime applicato al minore, le autorita' di uno Stato contraente adottano misure nei suoi confronti soltanto dopo aver proceduto a uno scambio di vedute con le autorita' degli altri Stati contraenti di cui sono ancora in vigore le decisioni.

Testo vigente dal 12 novembre 1980

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1980-10-24;742~art10 · fonte del testo