Per l'applicazione concordata delle disposizioni degli articoli del presente Accordo, le Parti contraenti hanno convenuto di istituire una Commissione Mista. Essa si riunira' una volta all'anno alternativamente nell'uno o nell'altro Paese o su richiesta di una o dell'altra Parte.

Testo vigente dal 4 marzo 1989

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1989-02-11;74~accordo-art18 · fonte del testo