Su richiesta dell'istituzione competente, le perizie mediche previste dalla legislazione di uno Stato contraente sono effettuate dalla istituzione del luogo di soggiorno o di residenza. L'istituzione competente e' tenuta a rimborsare l'importo delle spese per le suddette perizie nonche' le spese supplementari, sulla base del costo effettivo.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art31 · fonte del testo