Ai fini della valutazione del grado di incapacita' permanente risultante da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale ai sensi della legislazione italiana o tunisina, gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali accaduti precedentemente sotto la legislazione dell'altro Stato contraente sono presi in considerazione come se fossero accaduti sotto la legislazione del primo Stato contraente.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art30 · fonte del testo