La concessione, da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza, di protesi, di grandi apparecchi e di altre prestazioni in natura di grande importanza, la cui lista e' definita nell'accordo amministrativo, e' subordinata all'autorizzazione dell'Istituzione competente, tranne che in casi di assoluta urgenza.

Testo vigente dal 6 novembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-10-07;735~art26 · fonte del testo