La concessione da parte dell'istituzione del luogo di soggiorno o di residenza delle protesi e delle altre prestazioni in natura di grande importanza e' subordinata, salvo casi di urgenza assoluta, alla autorizzazione dell'istituzione competente.

Testo vigente dal 4 settembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;432~art26 · fonte del testo