1. Le disposizioni del presente Protocollo si applicano come disposizioni addizionali del Patto. 2. Senza pregiudizio della possibilita' di formulare la riserva prevista all'articolo 2 del presente Protocollo il diritto garantito al paragrafo 1 dell'articolo primo del presente Protocollo non puo' essere oggetto di nessuna delle deroghe di cui all'articolo 4 del Patto.

Testo vigente dal 31 dicembre 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1994-12-09;734~protocollo-art6 · fonte del testo