Le Alte Parti Contraenti agevoleranno i viaggi nei loro rispettivi Paesi di docenti e di altri membri del corpo insegnante, conferenzieri, scrittori artisti e studenti. A questo fine Esse prenderanno le misure, nei limiti delle loro possibilita', per concedere borse di studio o sussidi, a seconda dei casi.

Testo vigente dal 14 agosto 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-07-01;732~accordo-art2 · fonte del testo