Le due Parti incoraggeranno una cooperazione stretta e permanente tra i porti dell'Adriatico del Nord al fine di realizzare, in maniera razionale e coordinata, attraverso la specializzazione ed altre forme di cooperazione, il miglioramento delle installazioni e degli impianti dei porti suddetti, l'incremento delle loro capacita', la riduzione dei costi di gestione e l'ampliamento armonizzato della loro capacita' concorrenziale per l'approvvigionamento dei Paesi terzi. A tal fine le due Parti raccomanderanno alle Autorita' portuali interessate di stabilire dei programmi concreti di cooperazione.

Testo vigente dal 21 marzo 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73~accordo-art7 · fonte del testo