[1]ACCORDO SULLA PROMOZIONE DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA

[2]Nell'intento di sviluppare la cooperazione economica e tecnica ed in particolare di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni di frontiera dei due Paesi, le Parti contraenti hanno convenuto quanto segue:

[4]Ognuna delle Parti attribuira' sul proprio territorio i terreni indicati nel Protocollo allegato (Allegato I), ad una zona franca alla quale sara' esteso il regime delle merci dei "Punti franchi di Trieste", conformemente alle modalita' previste dal citato Protocollo.

Testo vigente dal 21 marzo 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-03-14;73~accordo-art1 · fonte del testo