Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1970
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1970 al 22 dicembre 2008. 389 parole tolte.
tolto: E' convertito in legge il decreto-legge 14 gennaio 1970, n. 1, recante provvidenze per il credito edilizio, con le seguenti modificazioni: All'articolo 1, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Tale premio sara', per ogni cento lire di capitale nominale sui titoli sorteggiati e su quelli annullati per anticipata estinzione, totale o parziale di mutui entro l'anno rispettivamente indicato, di: due lire per il 1970; quattro lire per il 1971; sei lire per il 1972; otto lire per il 1973; dieci lire per il 1974; dodici lire per il 1975; quattordici lire per il 1976; sedici lire per il 1977; diciotto lire per il 1978; venti lire per il 1979 e successivi". All'articolo 2, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 1971, gli Istituti di credito fondiario, per le cartelle emesse al tasso nominale del 5 per cento, hanno facolta', su richiesta, di elevare al 6 per cento il saggio nominale annuo di interesse corrisposto sulle cartelle"; al terzo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", ovvero con la sostituzione dei vecchi titoli con nuovi titoli 6 per cento conversione, sui quali le firme di cui all'articolo 17 del regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, potranno essere apposte con sistemi meccanici". All'articolo 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il premio di cui al precedente articolo 1 verra' riconosciuto, al momento dell'estrazione del titolo o dell'annullamento per anticipata estinzione dei mutui:". All'articolo 4, il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il Ministero del tesoro corrispondera' agli Istituti emittenti il premio di cui all'articolo 1 su presentazione del verbale di estrazione delle cartelle fondiarie e di apposito verbale di annullamento per i titoli annullati a fronte di anticipate estinzioni di mutui; e cio' indipendentemente dalla presentazione delle cartelle per il rimborso.". Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti: "Art. 4-bis. - E' consentita la estinzione anticipata dei mutui stipulati al tasso del 5 per cento con le cartelle convertite al 6 per cento". "Art. 4-ter. - Il premio di cui all'articolo 1 del presente decreto e' esente da ogni imposta diretta, erariale o locale, presente e futura". All'articolo 5, primo comma, le parole: "degli utili" sono sostituite dalle altre: "delle entrate relative agli utili", e dopo le parole: "regio decreto 28 aprile 1910, n. 204", sono aggiunte le altre: "e successive modificazioni".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1970-03-06;73~artunico · fonte del testo
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