Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 6 dell'accordo stesso. Lo Stato italiano, facendo uso della facolta' prevista dall'articolo 3 dell'accordo e tenendo conto anche dei criteri per la valutazione della politicita' del reato indicati nell'articolo 13 della convenzione europea sul terrorismo, aperta alla firma a Strasburgo il 27 gennaio 1977, rifiutera' l'estradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell'articolo 1 della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-11-26;720~approvazione-art2 · fonte del testo