Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 11 della convenzione stessa. Lo Stato italiano, facendo uso della facolta' prevista dall'articolo 13 della convenzione e tenendo conto anche dei criteri per la valutazione della politicita' del reato in tale articolo indicati, rifiutera' l'estradizione riguardo a qualsiasi reato elencato nell'articolo 1 della convenzione stessa che sia da considerare politico, nel rispetto della Costituzione italiana.

Testo vigente dal 12 dicembre 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-11-26;719~approvazione-art2 · fonte del testo