[1]Il presente Accordo rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno Stato contraente. Ciascuno Stato contraente puo' denunciare l'Accordo per via diplomatica, notificandone per iscritto la cessazione il, o antecedentemente al, 30 giugno di ciascun anno solare dopo un periodo di cinque anni dall'anno in cui l'Accordo e' entrato in vigore. In tal caso l'Accordo cessera' di avere effetto: (a) in Indonesia: con riferimento al reddito percepito il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia; (b) in Italia: con riferimento al reddito imponibile per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale e' stata notificata la denuncia. In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in duplice esemplare, a Giacarta il giorno 18 febbraio 1990 in lingua italiana, indonesiana ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede ma prevalendo il testo inglese in caso di contestazione.

[2]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica Indonesiana

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;707~accordo-art30 · fonte del testo