IN VIGORE 1 - Il presente Accordo sara' ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2 - Il presente Accordo entrera' in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica, ed avra' efficacia: (a) in Indonesia: con riferimento al reddito percepito il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo; (b) in Italia: con riferimento al reddito imponibile per i periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore dell'Accordo.

Testo vigente dal 27 dicembre 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-12-14;707~accordo-art29 · fonte del testo