La presente Convenzione non impedisce l'applicazione di facilitazioni piu' ampie di quelle che le Parti contraenti accordano o intendono accordare, sia mediante disposizioni unilaterali, sia in virtu' di accordi bilaterali o multilaterali, a condizione che tali facilitazioni non intralcino l'applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, in particolare il funzionamento delle operazioni TIR.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art49 · fonte del testo