1. L'intervento del personale delle dogane per le operazioni doganali menzionate nella presente Convenzione non dara' luogo al pagamento di canoni tranne nei casi in cui essi avvengano fuori dei giorni, delle ore e dei luoghi normalmente previsti per tali operazioni. 2. Per quanto possibile le Parti contraenti agevoleranno, presso gli uffici doganali, lo sdoganamento delle merci facilmente deperibili.

Testo vigente dal 7 ottobre 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-12;706~art46 · fonte del testo