[1]Articolo XXV

[2]Par. 1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma al piu' presto possibile. Par. 2. Essa entrera' in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica restando inteso che sara' applicata:

  • a)alle imposte percepite per via di ritenuta alla fonte sui redditi pagabili dal 1 gennaio 1954;
  • b)alle altre imposte applicate per l'anno 1954.

Testo vigente dal 22 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artxxv · fonte del testo