[1]Articolo VI

[2]In deroga alle disposizioni dell'articolo IV della presente Convenzione, i benefici derivanti dall'esercizio di navi o di aeronavi sono tassabili soltanto nello Stato in cui si trova la sede centrale effettiva dell'impresa di navigazione marittima o aerea, a condizione che le navi o le aeronavi battano bandiera o posseggano la nazionalita' del detto Stato.

Testo vigente dal 22 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-06-18;704~artvi · fonte del testo