[1]di trasferimento

[2]I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 saranno effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro i sei mesi successivi all'adempimento di tutti gli obblighi fiscali previsti dalle leggi delle Parti Contraenti e saranno effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore faccia richiesta del relativo trasferimento.

Testo vigente dal 11 aprile 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2008-03-18;70~accordo-art8 · fonte del testo