[1]relative ai trasferimenti

[2](1) I trasferimenti di cui agli Articoli 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dalla data di adempimento di tutti gli obblighi fiscali ai sensi della legislazione delle Parti Contraenti e dovranno essere effettuati in tura valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore fa richiesta del relativo trasferimento.

Testo vigente dal 27 novembre 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2003-11-03;331~accordo-art8 · fonte del testo