[1]- RECESSO

[2]1. Ciascuna Parte Contraente ha facolta', in qualsiasi momento, di notificare per iscritto all'altra Parte la propria decisione di recedere dal presente Accordo. Tale notifica dovra' essere inviata simultaneamente all'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale (ICAO). In tal caso, il presente accordo cessera' di produrre effetti dodici (12) mesi dopo il ricevimento della notifica resa dall'altra Parte Contraente, a meno che tale notifica non sia revocata di comune intesa fra le Parti prima dello scadere di questo termine. Se l'altra Parte Contraente non attesta di aver ricevuto la notifica, questa si reputa pervenuta quattordici (14) giorni dopo che l'Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale ne ha ricevuto comunicazione.

Testo vigente dal 8 febbraio 2022

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;7~accordo-art23 · fonte del testo