[1]- COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

[2]1. Qualora tra le Parti Contraenti insorgano controversie relative all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, le Parti Contraenti tenteranno in primo luogo di comporre tali controversie tramite negoziato. 2. Qualora le Parti Contraenti non riescano a comporre dette controversie tramite negoziato, esse saranno risolte tramite canali diplomatici secondo le leggi e i regolamenti di ciascuna Parte Contraente.

Testo vigente dal 8 febbraio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2022-01-21;7~accordo-art22 · fonte del testo